Consolidato il nuovo indirizzo di Cassazione: assegno divorzile solo in caso di mancanza di indipendenza economica. No all’assegno alla moglie che lavora e ha una casa di proprietà

Cass. Civ., sez. 1-VI, ordinanza 29 agosto 2017, n. 20525 (Pres.
Scaldaferri, rel. Bisogni)
Rilevato che
1. Il Tribunale di Fermo ha statuito sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da …. e …. imponendo la corresponsione di un assegno divorzile in favore della …. in ragione della forte sproporzione
delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti e al fine di una conservazione, almeno tendenziale, in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio.
2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. …/2015.
3. Ricorre per cassazione … deducendo, con il primo motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 4 della legge n. 898/1970 e dei parametri legali ivi indicati nonché la
contraddittorietà intrinseca della pronuncia. Lamenta il ricorrente che non sia stata adeguatamente valutata la circostanza dell’attribuzione alla …. della somma di lire 157.000.000 prima della pronuncia relativa al divorzio e che non si sia tenuto conto delle condizioni economiche della…. (stipendio mensile di professoressa di matematica, casa di abitazione di sua proprietà, recenti investimenti immobiliari) che escludono la sussistenza dei presupposti per la attribuzione di un assegno divorzile in
suo favore.
4. Si difende con controricorso la ….
Ritenuto che
5. Il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 11504 del 10 maggio 2017) secondo cui il diritto all’assegno di divorzio, di cui all’art. 5, comma
6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della L. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro
nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an
debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del
diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più
debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.