Nell’azione volta a far valere l’invalidità del testamento l’intervento del PM non è necessario ed è onere della parte che vi ha interesse (alla validità) a dare la prova della capacità del de cujus a disporre testamento

Cass. civ. Sez. VI – 2, 10 luglio 2017, n. 17024
ORDINANZA
sul ricorso 5899/2016 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA LAZZARINI, WALTER LAGANA’ giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., D.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIUFFRIDA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN EUGENIO FERLA in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1252/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
P.G. e D.M.R., assumendo di essere state nominate eredi universali di R.V., deceduta in data (OMISSIS), con testamento olografo del 28/2/2006, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, L.C. che a sua volta era stata istituita erede universale dalla R. con testamento olografo recante la data successiva del 29/9/2006, assumendo che il testamento a favore della convenuta era annullabile o nullo.
Il Tribunale in primo grado rigettava la domanda attorea, escludendo che la volontà testamentaria fosse affetta da vizi del volere ed escludendo altresì che la de cuius fosse incapace di intendere e di volere alla data della redazione dell’atto di ultima volontà oggetto di impugnativa.
A seguito di appello proposto dalle attrici, la Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1252/2015 dell’11/11/2015, riformava integralmente la decisione di prime cure, e riteneva che il testamento fosse invalido exart. 591 c.c., in quanto redatto dalla de cuius, allorché era del tutto incapace di intendere e di volere.
Dopo avere osservato che in realtà le attrici avessero proposto anche la domanda di annullamento ai sensi della norma ora citata, dovendosi altresì ritenere che la decisione del Tribunale era comunque scesa nella disamina nel merito della domanda, senza che la questione della sua ammissibilità fosse stata contestata con uno specifico motivo di appello incidentale da parte della L., nel merito riteneva non condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie sì come operata dal giudice di primo grado.
A tal fine valorizzando gli esiti della CTU, e ritenendo invece inattendibili le deposizioni rese dai testi addotti da parte convenuta, reputava che alla data del testamento oggetto di causa, la de cuius già versava in condizioni di salute tali da renderla del tutto incapace di intendere e di volere, non potendosi attribuire rilievo in senso contrario agli episodi riferiti dalle testi in questione.
Opinava che quindi fosse onere della beneficiaria del testamento dimostrare che lo stesso era stato redatto in un momento di lucido intervallo, non risultando nemmeno adeguatamente dimostrata l’esistenza di un rapporto affettivo o di familiarità tra la de cuius e la L. che potesse giustificare la designazione della seconda quale erede universale.
L.C. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi.
P.G. e D.R. hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la nullità della sentenza d’appello per la violazione degliartt. 70, 71, 158 e 331 c.p.c., per la mancata partecipazione al giudizio di secondo grado del Pubblico Ministero che pure era intervenuto nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, è evidentemente privo di fondamento.
E’ indubbio che, esulando la fattispecie dalle ipotesi per le quali è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero a mente dei primi due commidell’art. 70 c.p.c., (non potendosi fare rientrare nell’ambito delle azioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la controversia concernente la validità del testamento per incapacità naturale della de cuius), l’intervento pur spiegato in primo grado va ricondotto all’ipotesi di intervento facoltativo di cui all’ultimo comma del menzionatoart. 70 c.p.c..
In tal caso, costituisce orientamento più volte ribadito da questa Corte quello per il quale nei giudizi in cui l’intervento del pubblico ministero è facoltativo a normadell’art. 70 c.p.c., u.c., questi non acquista la qualità di parte necessaria, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (Cass. n. 12228/2003; Cass. n. 3093/1974).
I motivi dal secondo al quinto possono invece essere congiuntamente esaminati, in quanto gli stessi, sotto vari profili censurano la sentenza impugnata, che non avrebbe fatto corretta applicazione delle previsioni in materia di invalidità del testamento per incapacità della testatrice, procedendo ad un’indebita inversione dell’onere della prova (onerando cioè la L. della dimostrazione dell’effettiva capacità della de cuius al momento del testamento).
Inoltre, la decisione gravata non avrebbe dato adeguata contezza delle critiche mosse all’operato del CTU, nonostante le corpose contestazioni sollevate dal proprio perito di parte, violando, anche quanto alla valutazione degli altri mezzi istruttori, le previsioni di cui agliartt. 115 e 116 c.p.c..
Inoltre si assume che vi sarebbe stata l’omessa disamina di fatti decisivi per il giudizio (quali il rilascio e la revoca della delega bancaria, ovvero le risposte dell’attrice P. in sede di interrogatorio formale, quanto all’utilizzo della delega stessa) nonché, quanto alla verifica circa l’esistenza di un rapporto affettivo tra la ricorrente e la de cuius, l’omessa disamina del fatto decisivo rappresentato dalla indicazione della prima nel testamento, quale amica e collaboratrice.
I motivi nel loro complesso in realtà mirano unicamente ad una non consentita rivalutazione dei fatti di causa ad opera di questa Corte, sollecitando quindi un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali così come insindacabilmente operato da parte dei giudici di merito.
Trattasi di conclusione che appare oltre modo impedita alla luce della novellata previsione di cuiall’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al presente procedimento ratione temporis, che nell’interpretazione che ne è stata offerta dalle Sezioni Unite che (cfr. Cass. 8054/2014), è stata intesa nel senso che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”.
In tal ottica la decisione gravata, con dovizia di argomentazioni, ha chiarito le ragioni in base alle quali riteneva inattendibili alcune deposizioni testimoniali, evidenziando altresì come questa valutazione si riflettesse sull’interpretazione delle deposizioni di altri testi (quale ad esempio quella della dott.ssa C.), portando ad una valutazione diversa da quella invece sostenuta dal Tribunale.
La sentenza ha ampiamente argomentato circa le ragioni in base alle quali era da condividere l’assunto del CTU (cfr. pag. 12 e ss.), al quale erano peraltro state sottoposte le osservazioni critiche del perito di parte ricorrente, non potendosi ritenere che la divergenza di opinioni infici la decisione che invece mostri di preferire le valutazioni espresse dal consulente d’ufficio.
La sentenza si fonda sul convincimento, chiaramente di natura fattuale, e come detto riservato al giudice di merito, circa la totale incapacità della de cuius già all’epoca della redazione del testamento oggetto di causa, avendo altresì fornito giustificazione dell’irrilevanza a tal fine delle condotte riferite dai testi addotti dalla convenuta, e tra queste, in particolare, del rilascio e della revoca della delega bancaria, che non costituiscono quindi affatto circostanze non esaminate.
Ne consegue che non appare in alcun modo configurabile il dedotto vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge exart. 360 c.p.c., n. 3, che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza è tenuto a prospettare quale sia stata l’erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass. n. 26307/2014). Al contrario, se l’erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensidell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 8315/2013).
E’ evidente che le doglianze di parte ricorrente presuppongono che sia erronea la valutazione in fatto compiuta dalla Corte distrettuale circa la assoluta incapacità della de cuius, sicchè una volta reputata insindacabile tale valutazione, devono reputarsi anche prive di fondamento le censure con le quali si assume essere stata violata la previsione di cuiall’art. 591 c.c., ovvero che lamentano un’indebita inversione dell’onere della prova.
In particolare quanto a quest’ultimo profilo, deve evidenziarsi che la Corte di merito, anche qui con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto a monte che la patologia di cui era affetta la de cuius alla data cui risale il testamento fosse tale da determinarne l’assoluta incapacità di intendere e di volere, e con carattere permanente, sicché, proprio alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, era appunto onere della parte che invoca la validità del testamento, e quindi della ricorrente, dimostrare che lo stesso era stato predisposto in un lucido intervallo, dovendosi quindi escludere che la sentenza gravata abbia indebitamente invertito l’onere della prova.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore delle controricorrenti che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.