La condotta di un genitore “non consona dal punto di vista morale” ove non pregiudichi l’interesse del minore non esclude l’affidamento condiviso

Cass. civ. Sez. VI – 1, 11 luglio 2017, n. 17137
ORDINANZA
sul ricorso 17689-2016 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIA PERRI;
– ricorrente –
contro
G.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1720/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata l’11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
Svolgimento del processo
Con Decreto in data 11.5.2016, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento col quale, a modifica delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi S.E. e G.N. è stato disposto l’affidamento esclusivo al padre delle figlie minori A. e N.. Per la cassazione del decreto, ha proposto ricorso la S. sulla base di due motivi, con cui deduce le illegittime modalità di audizione della figlia A. e l’erronea valutazione delle sue dichiarazioni, nonché l’insussistenza dei presupposti per l’affidamento esclusivo. L’intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. Affermata l’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 6132 del 2015; n. 18559 del 2016) per avere il decreto carattere di decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un’efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato, il secondo motivo, che va esaminato con priorità, è fondato.
3. La regola dell’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, posta dall’art. 337 ter c.c. (applicabile ratione temporis) in funzione del diritto dei figli al mantenimento della bigenitorialità, è derogabile, a norma del successivo art. 337 quater c.c., solo, ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Tale disciplina è stata falsamente applicata dalla Corte territoriale, che ha focalizzato la sua attenzione non già, come avrebbe dovuto, sulla sussistenza di un pregiudizio delle minori, che la norma impone dover esser specificamente esplicitato, ma direttamente sullo stile di vita della madre ritenuto “non consono dal punto di vista morale” in riferimento ad imprecisate vicende relative al contesto familiare di appartenenza della stessa, e senza neppure considerare che le bambine sono collocate presso il padre.
4. Il decreto va, in conclusione, cassato, restando assorbito il primo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.