Affidamento dei figli minori e nomina del coordinatore genitoriale

Tribunale di Mantova, sez. I. Sentenza del 5 maggio 2017. Pres.,
est. Bernardi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente Relatore
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Luigi Pagliuca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3767/2014 promossa da:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 5-8-2014 D. M. T. (nato a
P. il *-1969) assumeva 1) di avere contratto in data *-2004 in P.
matrimonio con G. C. (nata a N. il *-1969), matrimonio trascritto
nell’anno 2004, atto n. *, parte II, serie A e che i coniugi avevano optato
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per il regime della comunione dei beni; 2) che dall’unione erano nati, a
N., i figli S. (il *-2005) e F. (il *-2008); 3) che la convivenza nel corso del
tempo era divenuta intollerabile a causa dell’atteggiamento della moglie
che, nel corso del rapporto, aveva assunto atteggiamenti sempre più
offensivi anche nei confronti della cerchia parentale, di distacco affettivo
ed anche aggressivi tanto che egli si era indotto a lasciare la casa
coniugale; 4) che la madre aveva iniziato a ostacolare il rapporto di esso
con i figli.
Alla stregua di tali circostanze il ricorrente evidenziava che sussistevano i
presupposti, previsti dall’articolo 151 c.c., affinché venisse pronunciata la
separazione personale con addebito alla moglie alle condizioni riportate
alle pagine 6,7,8 e 9 del ricorso e riguardanti, l’affidamento dei figli a
entrambi i coniugi in via condivisa con collocazione preferenziale presso
la madre previa regolazione del diritto di visita di esso istante,
l’assegnazione alla moglie della casa coniugale, la determinazione a
proprio carico di un assegno di mantenimento in favore sia dei figli che
della moglie oltre al concorso nelle spese straordinarie, il trattenimento
degli assegni familiari ed infine l’autorizzazione ai coniugi a conseguire il
rinnovo o il rilascio dei documenti validi per l’espatrio sia per sé che per i
figli.
Si costituiva G. C. la quale aderiva alla domanda di separazione rilevando
che il fallimento dell’unione era dipeso dal comportamento del marito
sempre più distaccato nei suoi confronti e che aveva scoperto avere da
tempo allacciato una relazione extraconiugale.
La resistente, rimarcato il fatto di essere disoccupata e che il marito
ancor prima della separazione contribuiva al mantenimento suo e dei
figli versando circa € 1.150,00 al mese, chiedeva che la separazione
venisse addebitata al marito, l’affido congiunto dei figli con collocamento
presso di sé, l’assegnazione della casa coniugale, un più restrittivo regime
di visita del padre nonché un più elevato contributo economico del
marito per il mantenimento proprio e dei figli.
All’esito dell’udienza del 26-11-2014, tenutasi per la comparizione
personale delle parti ed il tentativo di conciliazione, stante l’esito
negativo dello stesso, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati,
impartiva i provvedimenti provvisori di cui all’art. 708 c.p.c. e disponeva
per la prosecuzione del processo.
Assunte le prove orali, disposte indagini tramite i Servizi Sociali ed
espletata c.t.u., affidata alla dott. M., la causa veniva quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso
dell’istruttoria in ordine all’ammissione delle prove orali dedotte dalle
parti e per il cui ingresso la difesa del ricorrente ha insistito in sede di
precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli formulati sono
superflui ovvero di contenuto generico o valutativo ed essendo
comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che
legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata
dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate
dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e
giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di
comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione sicché
sussistono i presupposti di cui all’art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta
pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
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Per quanto concerne la domanda di addebito proposta dal ricorrente e
fondata sull’assunto secondo cui la moglie avrebbe assunto atteggiamenti
sempre più offensivi anche nei confronti della cerchia parentale nonché
di distacco affettivo, va rilevato che tali assunti hanno carattere generico,
non sono risultati provati e, comunque, paiono essere la conseguenza di
una progressiva incompatibilità di caratteri; quanto alle aggressioni
verbali le stesse trovano spiegazione nella scoperta da parte della moglie
della relazione extramatrimoniale intrattenuta dal marito. Nessun rilievo
può inoltre attribuirsi al certificato medico prodotto sub 10 dalla difesa
del ricorrente, non sussistendo elementi che possano far ritenere che i
problemi sessuali manifestati dall’istante fossero derivati da
comportamenti posti in essere dallamoglie.
Merita invece accoglimento la domanda di addebito proposta dalla
moglie atteso che il ricorrente ha ammesso in sede di comparizione
avanti al Presidente di aver intrattenuto una relazione con un’altra donna
e che siffatta circostanza risulta inequivocabilmente documentata dalla
relazione investigativa allegata, comportamento questo che costituisce
grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; le aggressioni
verbali e il distacco affettivo lamentati dal ricorrente costituiscono la
conseguenza della scoperta della relazione extraconiugale da parte della
moglie sicché appare evidente la sussistenza del nesso di causalità tra il
predetto comportamento del marito e la insanabile frattura dell’unione
matrimoniale.
In ordine alla regolamentazione dell’affidamento dei figli, va osservato
che sia il Servizio Sociale incaricato dell’indagine sia il consulente tecnico
hanno potuto verificare che entrambi i genitori sono in grado di gestire
singolarmente i figli e che le difficoltà nelle relazioni (in particolare del
padre) dipendono esclusivamente dalla mai sopita conflittualità
(presente anche durante la convivenza) fra gli adulti sicché non può
disporsi l’affido esclusivo, non risultando positivamente dimostrata
l’inidoneità educativa ovvero la manifesta carenza del ricorrente (cfr.
Cass. 15-9-2014 n. 19386; Cass. 29-3-2012 n. 5108; Cass. 19-5-2011 n.
11068; Cass. ord. 2-12-2010 n. 24526; Cass. 17-12-2009 n. 26587; Cass.
18-6-2008 n. 16593); non può inoltre andare sottaciuto che le stesse
parti hanno chiesto che venga disposto l’affido condiviso (misura questa
suggerita anche dal c.t.u.); occorre precisare che, per le questioni di
ordinaria amministrazione, le parti eserciteranno separatamente la
responsabilità genitoriale quando i figli rimangono presso di esse.
Quanto al collocamento non vi è dubbio che i minori debbano vivere con
prevalenza presso la madre avendo i figli instaurato un più solido legame
affettivo con essa ed essendo costei in grado di offrire maggiore stabilità
e sicurezza psicologica, come chiaramente emerge dalla consulenza
tecnica.
Da ciò consegue che la casa coniugale (condotta in locazione), sita in C.,
Via C. n. 16 con i beni che la arredano, deve essere assegnata alla madre.
In ordine alle modalità di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i
figli secondo le seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese (dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00
della domenica), alternati, avendo cura di riaccompagnarli dalla madre;
b) due pomeriggi alla settimana (orientativamente nei giorni di martedì e
giovedì), dalla uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando avrà cura di
riaccompagnarli dalla madre;
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c) per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la
madre il periodo dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30
dicembre e dalle ore 9.00 del 30 dicembre sino alle ore 21.00 della sera
precedente la ripresa della scuola;
-d) per tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in
anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo;
e) per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze
estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di giugno
di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della
vacanza ed il luogo del pernottamento;
– ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con il figlio
minore da parte del padre, oltre che previamente concordato con la
madre, dovrà necessariamente tenere conto degli impegni dei minori in
attività scolastiche ed extrascolastiche.
In conformità con quanto prospettato dal c.t.u., va disposto che
l’andamento dei rapporti familiari venga monitorato da una figura
esterna (c.d. coordinatore genitoriale o educatore professionale: v. Trib.
Milano 7-7-2016 in www.il.caso.it; Trib. Pavia 21-7-2016, inedita) la
quale, una volta al mese (e sino al 31-1-2018) dovrà essere presente per
osservare le relazioni genitori/figli operando una mediazione costante e
svolgendo i compiti meglio specificati in dispositivo, tenendo conto delle
indicazioni fornita dalla dott. M., professionista che si individua nella
persona della dott. C. M., indicata dalla c.t.u. ed il costo delle cui
prestazioni dovrà essere sopportato dalle parti nella misura come sopra
prevista per le spese straordinarie.
Va aggiunto che entrambi i genitori vanno ammoniti a non porre in
essere comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento delle
modalità di affidamento ed a collaborare con la dott.M.
In ordine ai rapporti patrimoniali, premesso che sono stati acquisiti
sufficienti elementi per la valutazione e che non occorre disporre
ulteriori indagini (cfr. Cass. 12-1-2017 n. 605; Cass. 5-11-2007 n. 23051),
va osservato che il ricorrente percepisce uno stipendio mediamente pari
a € 1.650,00 mensili, che vive in una casa condotta in locazione per la
quale corrisponde un canone di € 400,00 e che è proprietario un
modesto immobile (classificato C 1) da cui non risulta trarre un reddito.
Quanto alla moglie va osservato che essa è disoccupata, che non è
proprietaria di immobili, che vive nella casa coniugale (condotta in
locazione) e che dispone di modesti risparmi come risulta dalla
documentazione dimessa in corso di giudizio.
Alla stregua della situazione patrimoniale come sopra ricostruita, il
collegio ritiene di porre a carico di D. M. T. l’obbligo di concorrere al
mantenimento dei figli versando alla madre l’assegno mensile di €
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo
gli indici ISTAT e ciò a far data da maggio 2018.
In conseguenza delle sopra accertate condizioni patrimoniali, vanno
poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del
ricorrente e del 30% a carico della resistente, senza necessità di previo
accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice
esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che
l’ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e
cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed
erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non
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interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica)
per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato; quelle per esami, accertamenti e
cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito
pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali
assicurazioni obbligatorie richieste dall’istituto) alla scuola elementare,
media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica
(qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo
scolastici ed universitari; corredo scolastico di inizio anno; spese per la
partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla
scuola; spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche
universitaria) con mezzo pubblico; spese per tempo prolungato, prescuola,
per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i
genitori lavorano); spese per il conseguimento della patente (pratica e
teoria);
c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a
titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, prescuola,
per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori
non lavora; per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche –
erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti; per cure termali e
fisioterapiche; per cure e farmaci non convenzionali; per tasse
scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati; per corsi di
specializzazione; per gite scolastiche con pernottamento; per corsi di
recupero e lezioni private; per alloggio presso la sede universitaria; per la
baby sitter; per l’acquisto di computer o telefono cellulare; per l’acquisto
di motorino od autovettura; per viaggi e vacanze; per corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc)
saranno parimenti suddivise tra i genitori, secondo le percentuali,
modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente
concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all’altro genitore
richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa
ed il suo esatto ammontare.
L’altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20
giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà
autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e
secondo lemodalità sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà
totalmente a carico del genitore che l’abbia comunque sostenuta.
Merita precisare che, nel determinare la misura dell’assegno di
mantenimento, si è tenuto conto della percezione da parte del D. degli
assegni familiari.
Sussistono inoltre i presupposti di legge per porre a carico del marito un
assegno di mantenimento in favore della moglie che viene determinato in
€ 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da
maggio 2018, rilevandosi che la resistente per età e per capacità acquisite
(si rileva che G. C., nel 2015, aveva avuto la possibilità di svolgere attività
lavorativa, quale ATA, presso un istituto scolastico e che la stessa lo
rifiutò per asserita difficoltà di conciliare l’impegno lavorativo con la
possibilità di gestire i figli) possiede comunque una piena capacità di
dedicarsi ad attività lavorativa.
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Merita accoglimento la domanda proposta ex art. 709 ter c.p.c. dal
ricorrente atteso che dagli atti emerge come, in più occasioni, la
resistente abbia ingiustificatamente frapposto ostacoli alla regolare
frequentazione fra il padre e i figli (si veda ciò che viene riportato nella
relazione predisposta dal Servizio Tutela Minori del 30-3-2015, quanto
emerge dalla dettagliata denuncia-querela del 1-1-2017 nonché quanto
verbalizzato all’udienza del 6-12-2016), rilevandosi che, in relazione a
tutti gli episodi riferiti dalla difesa del ricorrente circa il mancato rispetto
delle visite, non è stata fornita dalla resistente specifica e convincente
smentita, il tutto in un contesto caratterizzato da notevole conflittualità
fra i genitori (si noti che il c.t.u. ha dato atto che i minori non
frequentano la famiglia di origine del padre) e dalla difficoltà, più volte
lamentata da parte del padre, di avere anche solo regolari contatti
telefonici con i figli: in considerazione della frequenza con cui ciò è
avvenuto e delle condizioni patrimoniali delle parti, reputa il collegio di
condannare G. C. a risarcire il danno patito dal ricorrente liquidato,
complessivamente, in € 1.000,00.
Infine va dichiarata inammissibile la domanda volta a ottenere
l’autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio dei passaporti o dei documenti
validi per l’espatrio delle parti e dei minori, posto che, in caso di
contrasto, tale domanda deve essere proposta al Giudice Tutelare nelle
forme previste per i procedimenti camerali.
In considerazione della natura del giudizio e della parziale reciproca
soccombenza le spese di lite vengono integralmente compensate,
provvedendosi con separato decreto alla liquidazione delle spese del
difensore della resistente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) dichiara la separazione personale di D. M. T. (nato a P. il *-1969) e di
G. C. (nata a N. il 8-2-1969),matrimonio celebrato il *-2004 in P.;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a D.M. T.;
3) rigetta la domanda di addebito proposta contro la resistente;
4) affida i figli minori S. e F. congiuntamente a entrambi i genitori con
collocamento prevalente presso la madre, disponendosi che, per le
questioni di ordinaria amministrazione, le parti eserciteranno
separatamente la responsabilità genitoriale quando i figli rimangono
presso di esse;
5) dispone che D. M. T. possa vedere e tenere con sé i figli secondo le
seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese (dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00
della domenica), alternati, avendo cura di riaccompagnarli dalla madre;
b) due pomeriggi alla settimana (orientativamente nei giorni di martedì e
giovedì), dalla uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando avrà cura di
riaccompagnarli dalla madre;
c) per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la
madre il periodo dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30
dicembre e dalle ore 9.00 del 30 dicembre sino alle ore 21.00 della sera
precedente la ripresa della scuola;
-d) per tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in
anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo;
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e) per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze
estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di giugno
di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della
vacanza ed il luogo del pernottamento;
– ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con i figli
minori da parte del padre, oltre che previamente concordato con la
madre, dovrà necessariamente tenere conto dei loro impegni in attività
scolastiche ed extrascolastiche;
6) nomina quale coordinatore genitoriale la dott. C. M., con compenso a
carico dei genitori (nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a
carico della madre) e attribuisce alla stessa il compito (avente scadenza al
31-1-2018):
i) di monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le
opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti
disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di
mediazione;
ii) di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando in
particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il
padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell’interesse dei
figli) in caso di disaccordo;
iii) di redigere relazione informativa sull’attività svolta, da trasmettere al
Giudice Tutelare entro il 28-2-2018;
7) assegna la casa familiare sita in C. in via C… n. 16, con gli arredi che la
compongono, a G. C.;
8) pone a carico di D. M. T. l’obbligo di concorrere al mantenimento dei
figli versando a G. C. (entro il giorno 10 di ogni mese) un assegno
mensile di € 500,00 (€ 250 per ciascun figlio) da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da maggio 2018 oltre al
70% delle spese straordinarie secondo le modalità e il dettaglio riportati
in motivazione e che qui si intendono espressamente richiamate;
9) pone a carico di D.M. T. l’obbligo di concorrere al mantenimento della
moglie versandole (entro il giorno 10 di ogni mese) un assegno mensile
di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far
data da maggio 2018;
10) condanna G. C. a risarcire il danno patito da D. M. T. liquidato nella
somma di € 1.000,00;
11) ammonisce entrambi i genitori a non porre in essere comportamenti
che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed a
collaborare con la dott. M.;
12) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto il rilascio e/o il
rinnovo di documenti validi per l’espatrio in favore delle parti e dei figli
minori;
13) compensa integralmente fra le parti le spese di lite, provvedendosi
con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del
difensore della resistente, ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Dispone la trasmissione della sentenza all’Ufficiale di Stato Civile di P.
per le annotazioni di legge.