Linee guida sul contributo al mantenimento dei figli

adottate dal Gruppo famiglia e minori
nell’ambito dell’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile
il 20 maggio 2017

PREMESSA
Finalità delle proposte Linee Guida è quella di individuare in via preventiva, nel prioritario interesse dei figli, le modalità per determinare la misura dell’assegno mantenimento il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o, comunque, dalla frequenza, anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al coobbligato e di possibile conflitto.
Nella determinazione del contributo economico e nelle questioni inerenti il mantenimento dei figli, i genitori dovranno conformare l’esercizio della responsabilità genitoriale al rispetto del superiore interesse del minore, costituendo quest’ultimo punto di resistenza e garanzia per una giustizia a misura di minore1, in ossequio alla lettera B, numero 1, dei principi fondamentali delle Linee Guida del Consiglio d’Europa, secondo cui “ Gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano”.
1 Nell’ambito dei principi fondamentali delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010 con il fine di fungere da indirizzo per gli Stati membri per adeguare i “loro sistemi giuridici agli interessi e alle esigenze specifiche dei minori”, l’art.36, così recita:” L’interesse superiore dei minori dovrebbe essere tra i primi aspetti da considerare in tutti i casi in cui sono coinvolti. La valutazione della situazione specifica deve essere svolta con accuratezza…”.
In attuazione dell’indicata finalità connessa all’esercizio della responsabilità genitoriale è necessario che le parti si comunichino preventivamente, con il mezzo più idoneo in relazione alla eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa non ricompresa nell’assegno perequativo e perseguano, in quanto possibile, la ricerca dell’accordo.
In quest’ottica la determinazione dell’assegno periodico di mantenimento tiene conto di quelle che già erano le specifiche spese correnti della famiglia in regime di convivenza, che le parti hanno l’onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi, al fine di consentire, in caso di mancato accordo tra le stesse, una quantificazione giudiziale adeguata alle complessive esigenze quotidiane di vita dei figli e, nel contempo, correlata alla situazione reddituale e patrimoniale, spesso più gravosa, determinata dalla crisi della famiglia.
Al di fuori di queste voci di spese correnti vi sono le spese extra assegno, così dette straordinarie, non soltanto perché, talvolta, oggettivamente imprevedibili, ma, altresì, perché, quantunque relative a necessità o utilità prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze saltuarie ovvero sono di importo apprezzabile rispetto alle capacità economiche dei genitori.
Efficacia
La concreta attuazione degli obiettivi perseguiti dalle presenti linee guida dipenderà dalla più che auspicabile recezione di esse, anche per relationem, nei protocolli adottati nei vari tribunali in materia di contribuzione economica e di mantenimento della prole, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti aventi ad oggetto le spese straordinarie di cui non sia chiesta la modifica o la revisione”.
Invito
agli avvocati, al Presidente del tribunale, al tribunale in funzione collegiale ed ai giudici
Si invitano gli avvocati a specificare, in maniera dettagliata, nei rispettivi atti introduttivi le voci di spesa inerenti ai figli e ciò in quanto il criterio preminente per fissare l’assegno è costituito dalle attuali esigenze dei figli2 , indicando le esigenze correnti di natura primaria (tra cui, ad es., quelle alimentari3, abitative4, di cura della persona5 e di abbigliamento), nonché quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva e sociale, così da consentire al giudice, funzionalmente competente, di provvedere, ai sensi del IV comma dell’art. 337 ter c.c.6 (o dell’art. 316 bis c.c.), alla imputazione dei costi diretti a carico di ciascun genitore e alla quantificazione dell’assegno di mantenimento7.
2 Cass .n. 26198/10 secondo cui “ l’interesse morale e materiale della prole è il criterio guida che deve essere tenuto presente dal giudice il quale deve provvedere attribuendo sicura preminenza al criterio delle “attuali esigenze del figlio”.
3 Ad esempio celiachia, intolleranze alimentari, gluten sensitive, etc
4 Ad esempio il concorso alle spese di casa per canone locativo, utenze , consumi: così Prot. Torino, pag.2.
5 Ad esempio estetista, parrucchiere, etc
6 Cfr.. art. 337 ter, IV comma, c.c.: “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita’, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”
7 citata Cass 26198/10 in ordine alla preminenza del criterio delle attuali esigenze del figlio.
8 Così art.14, protocollo Reggio Emilia (2014) e vedasi criterio guida in trib. di Roma (decreto 4.3.2016)
Il Presidente del tribunale, nell’emanazione dei provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 708 c.p.c. e nelle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 316 bis c.c., il Collegio, nei provvedimenti provvisori e definitivi aventi ad oggetto le richieste economiche riguardanti i figli non matrimoniali ex art. 337 bis e ss c.c., provvederanno a:
– individuare, in modo dettagliato, le spese incluse nell’assegno di mantenimento per i figli e quelle extra, indicando i criteri guida cui le parti dovranno attenersi per l’individuazione delle spese extra assegno8,
– distinguere quali tra le spese extra, ai fini della rimborsabilità, richiedono il consenso dell’altro genitore da quelle che non lo richiedono
– ed indicare la quota di riparto gravante sui genitori da determinare nel rispetto del principio di proporzionalità (o l’onere esclusivo a carico di un solo genitore).
Contenuto dell’assegno di mantenimento
Si intendono ricomprese nell’assegno di mantenimento (quelle chiamate sinora spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità, e per requisito funzionale, l’utilità e/o necessarietà.
Salva diversa previsione, si considerano comprese nell’assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco9, il vitto (e quindi la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo)10, il contributo alle spese abitative, l’abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, i trasporti pubblici (tessera autobus, metro, ecc.), i trattamenti estetici (limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista), la ricarica del cellulare, il materiale scolastico di cancelleria, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento; le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati e baby sitter11 purchè già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile.
9 Cass. n.16664/12.
10 Cfr tribunale di Milano, decreto del 27.11.2013, così ha deciso: “La mensa scolastica non riveste alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce “vitto” domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile”.
Anche il tribunale di Novara ha stabilito che: “Giova precisare che nel concetto di spese scolastiche straordinarie non rientrano i buoni mensa che costituiscono mera sostituzione del pasto casalingo rientrante nel mantenimento ordinario” (Trib. Novara, Sent. del 26.03.2009). Così tribunale di Roma (sez. I, sentenza del 09.10.2009).
Contra tribunale di Bergamo, protocollo sulle spese straordinarie del 2014, ritiene le spese della mensa “non coperte dall’assegno di mantenimento“. I Giudici bergamaschi, pertanto, inseriscono espressamente la voce “mensa scolastica” nei propri provvedimenti identificandola come “spese scolastiche straordinarie per cui non è richiesto il preventivo accordo fra i genitori”.
11 Cass. n. 16983/07.
12 Cfr così protocollo Udine, Trieste (entrambi del 2015) e Sulmona (2016) in conformità alla Cass. n.7972/13.
13 Cass. n.15098/05 e Cass. n. 28987/08.
Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) dovrà intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell’assegno periodico di mantenimento, determinato come sopra, in maniera omnicomprensiva da frazionarsi in 12 rate annue12, attesa la natura non meramente alimentare di quest’ultimo, e salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Non compensabilità tra spese comprese nell’assegno perequativo e spese extra.
Divieto di inclusione delle “spese extra” nell’assegno perequativo.
Non sono ammesse le compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l’assegno mensile di
mantenimento e viceversa.
Le spese extra assegno non devono essere incluse nell’ammontare dell’assegno di mantenimento in quanto la loro forfettizzazione può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello di adeguatezza del mantenimento e recare grave danno ai figli.14
14 Cass. n. 9372/12, Cass.18869/14 e Cass. 11894/15.
15 Sull’onere di documentazione della spesa tutti i protocolli esaminati concordano. Sulle somme spese per i bisogni ordinari dei figli è utile ricordare che non è previsto alcun obbligo di rendicontazione da parte del genitore percettore.
16 Sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sull’onere di concertazione, si veda Cass. n. 19607/11, Cass. n. 16175/15, Cass. n. 2127/16 e Cass. n. 4182/16.
17 Cass. n. 16664/12.
18 La Cassazione colloca alcune spese per i figli, diversamente dalla giurisprudenza di merito, all’interno dell’assegno ordinario. Esse riguardano le spese scolastiche, libri e corredo scolastico, spese sportive, cure mediche ordinarie (come le visite pediatriche ed alcune periodiche), che, pur di costo elevato, riguardino la cura di un figlio disabile.
19 Cass n. 2127/16.
Spese extra assegno:
documentazione, ripartizione e concertazione.
Tutte le spese extra assegno devono essere documentate15.
Anche le spese extra assegno vanno ripartite tra i genitori pro quota, secondo una misura da determinarsi espressamente dal giudice in conformità al principio di proporzionalità, fatta salva l’ipotesi in cui siano poste a carico di un solo genitore per altre ragioni.
Alla stregua delle superiori considerazioni possono essere indicati i seguenti ambiti di spese: sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche.
Rientrano nelle spese extra, in quanto non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità16:
a) sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell’ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista17 e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) scolastiche18: iscrizione e retta dell’asilo nido infantile 19, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell’assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;

c) extrascolastiche: spese sportive per un’attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).

Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all’uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori o, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso20, una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all’interesse del figlio (sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori) o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa 21, quelle relative a :
20 Ad esempio, vedasi protocollo di Torino, pag.3, art.3, sulla prova del preventivo accordo, secondo cui il genitore richiedente il rimborso dovrà provare di aver inviato comunicazione all’altro, con mezzo idoneo, ed in caso di silenzio nei successivi 10 gg, la relativa spesa s’intenderà accettata.
21 Cass civ. n.2127/16 (sulla retta di asilo) secondo cui la rispondenza delle spese straordinarie viene effettuata mediante la commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economica dei genitori.
22 Cass.civ. n.18077/14.
23 Cass. civ. n.19607/11.
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l’ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l’avvio nel mondo del lavoro, spese per università all’estero22 e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all’estero 23, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento,servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).

Il rimborso al genitore anticipatario: quota e modalità.
E’ auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l’anticipazione della quota spettante all’altro.
Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall’effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l’altro genitore dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta.
Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all’altra, con il mezzo più idoneo in relazione all’eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.
Deducibilità fiscale
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli24 e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all’altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
24 Prot. Bologna (2017).
Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Rimborsi e sussidi
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
Assegni familiari
Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Per evidenti ragioni di semplificazione, i provvedimenti giudiziari adottandi in tale materia conterranno l’esplicita previsione dell’attribuzione ex lege al genitore collocatario e/o affidatario, anche dei predetti assegni familiari.