Il genitore che pretende di essere prevalente viola il diritto del figlio al paritario accesso ad entrambi

Tribunale di Salerno, 28 giugno 2017
I SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dottor Giorgio Jachia Presidente Est.
Dottor Guerino Iannicelli Giudice
Dottoressa Valentina Chiosi Giudice
DECRETO
In materia di provvedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento del figlio nato
fuori dal matrimonio nel procedimento civile di Volontaria Giurisdizione vertente tra
le seguenti
PARTI
1) Padre
Rappr. E difeso da avv. E.B.
RICORRENTE
AVVERSO
2) Madre
Rappr. E difeso da avv. M.R.D.C
RESISTENTE
3) Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica
PARTE NECESSARIA
ESAMINATI GLIATTI , I DOCUMENTI E LE
CONCLUSIONI
RICORRENTE
affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della
responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
stabilire che il minore vivrà prevalentemente con la madre, con facoltà per il
padre di tenerlo ed averlo con sé, salvo diverso accordo tra in genitori,
secondo le seguenti modalità: (omissis)
stabilire che il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio,
l’assegno perequativo di Euro 400,00 mensili ovvero la diversa somma
ritenuta di giustizia; detto importo sarà adeguato annualmente secondo
l’indice ISTAT;
stabilire che saranno divise al 50 % tra i genitori le spese straordinarie
(omissis).
RESISTENTE IN COMPARSA IL 12.04.17
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disporre l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con
residenza stabile e privilegiata presso la madre e con la turnazione prevista
nella parte motiva;
richiedere l’intervento dei Servizi Sociali onde accertare le precarie
condizioni dell’abitazione del padre in cui egli dovrà ospitare il minore;
prevedere, fintantochè persiste lo stato di malessere del bambino, che il padre,
nei giorni di sua spettanza, lo veda a Salerno prendendo in fitto un
appartamento o un bad and breakfast fino a quando il minore non sarà in
grado di recarsi a Castellabate;
disporre che il padre versi un assegno di mantenimento per il figlio non
inferiore ad euro 1000,00, oltre alla corresponsione del 70% delle spese
straordinarie concordate e documentate (scolastiche, ricreative, di studio e
medico-specialistiche non coperte dal SSN), da versarsi entro il giorno 5 di
ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat; detto assegno
sarà comprensivo del contributo per la locazione di un appartamento in cui la
ricorrente andrà a vivere con il figlio;
ordinare le indagini di Polizia Tributaria volte all’esatta quantificazione dei
redditi del ricorrente con estensione delle indagini ai beni immobili e ai conti
correnti riferiti e/o riferibili al padre anche se intestati a soggetti diversi e
movimentazioni delle carte di credito.
RESISTENTE IN UDIENZA IL 18.04.17
La parte resistente modifica le conclusioni chiedendo affido condiviso, uno o
due pomeriggi alla settimana possibilmente senza pernotto, con pernotto nei
w.e. alternati e nelle vacanze estive.
ESPONE LE
RAGIONI DELLADECISIONE
1 ILLEGITTIMO AFFIDO ESCLUSIVO DI FATTO
1.1 SITUAZIONE DI FATTO
In fatto va subito evidenziato che vi sono state due udienze (14.04 e 18.04) e che nel
corso della prima udienza è stato attribuito al padre il diritto di vedere da solo il figlio
il giorno 17.04.17
Va poi precisato che la madre, presente solo alla seconda udienza ha ammesso che il
padre non aveva mai visto il minore da solo prima del 17.04.17.
Tale comportamento concreta a giudizio del Tribunale un affido esclusivo di fatto.
In comparsa di costituzione al madre rivendica l’ineluttabilità di tale situazione per
via: – dell’età del minore; – della possibilità che il minore abbia conati di vomito in
caso di trasporto con autovetture verso il domicilio del padre distante circa 30 km da
quello della madre; – dell’indispensabilità della presenza materna ad ogni incontro del
padre con il minore in quanto il padre sarebbe intrinsecamente inidoneo a curare
anche temporaneamente il minore; – di una minore frequentazione paterna del minore
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già all’epoca della convivenza in quanto fuori tutto il giorno per lavoro; – infine
dell’insalubrità del domicilio paterno.
Nel corso della seconda udienza la madre compare in udienza e prende atto di avere
un reddito formato da 14 mensilità e non di 1500,00 ma di circa 2.000,00 avendo
sottratto un finanziamento personale di € 375,00 circa.
Ma non solo: precisa che il bambino non soffre di mal d’auto e che ella stesa ha
portato il minore la domenica dal proprio fratello che abita vicino al padre.
Soggiunge che la casa del padre non è in condizioni insalubri per quanto visto.
Prende atto che il bambino è stato bene con il padre per la prima volta il giorno
prima. Dice che il bambino oggi costa € 600,00 di baby sitter (circostanza nuova e
non documenta) ed € 400,00 circa di varie. Quel che preoccupa è quanto accaduto al
momento del passaggio del bambino al ritorno a causa di un incidente (ammesso da
entrambe le parti) con la nonna materna davanti al bambino .
In diritto si deve introduttivamente precisare che l’art. 337 quater c.c. impone al
giudice di valutare il solo chiedere infondatamente l’affido esclusivo (Art. 337 quater
c.c. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo
… Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il
comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da
adottare nell’interesse dei figli, …) il che dimostra quanto sia illegittimo il realizzarlo
con comportamenti concludenti, anche e soprattutto nelle crisi genitoriali con infanti
così privati illegittimamente di uno dei genitori. Inaccettabile la pretesa materna di far
vedere al padre il bambino solo alla sua presenza fino all’ordine del Giudice Relatore
del 14.04.18 ed alla sua esecuzione del 17.04.17
Di qui la considerazione che ogni riscontrata ingiustificata realizzazione di affido
esclusivo di fatto debba essere immediatamente interrotta; di qui il corollario della
necessità in tutti questi casi di valutare se attribuire al genitore estromesso
specifici compiti di cura per equilibrare eventuali maggiori tempi comunque lasciati
al genitore estromettente ma solo e soltanto in funzione dell’interesse del minore.
2DELL’AFFIDO CONDIVISO
2.1 DIFFERENTI RICHIESTE DIAFFIDO CONDIVISO
Le parti chiedono entrambe di applicare l’affido condiviso ma con così differenti
modalità di estrinsecazione da rendere necessaria una riflessione attenta sull’istituto
al fine di rappresentare ai genitori quale sia il concreto interesse del minore ed
invitarle non solo ad applicare in concreto congiuntamente l’astratto schema
individuato nel dispositivo di questo provvedimento ma a valorizzare il principio
legislativo (dettato dal secondo comma dell’337 ter c.c.) della prevalenza (se non
contrari all’interesse dei figli) degli accordi intervenuti tra i genitori e quindi a
ripartirsi in futuro i compiti e i tempi (non in funzione di una schematica alternanza)
in funzione dell’interesse del minore ad un equilibrato ed armonico sviluppo della
personalità, che si sostanzia: nel mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori; nel ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i
genitori; nel conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale; nel vivere con ognuno dei genitori momenti di
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quotidianità (se necessario differenti) nelle forme (tempi e modalità) o concordate
tra le parti (genitori e con il progredire dell’età anche i figli) o determinate dal
giudice; nell’avere libero accesso ad entrambi i genitori.
In quest’ottica va rammentato che l’affido condiviso è disposto per attuare al
contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30
cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciò non di meno (per le ragioni meglio di seguito evidenziate) l’affido condiviso è (in
applicazione stretta degli i artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato
alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e per questa ragione,
dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano
(ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei
minori con entrambi i genitori il che comporta l’attribuzione a ciascuno di essi di pari
opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia
in concreto l’interesse ad una frequentazione paritaria (cfr., Tribunale Roma,
sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) o,
viceversa, all’attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di
frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all’interesse del minore .
2.2 CURA E PROVVEDIMENTI FUNZIONALIZZATI
In quest’ottica i genitori devono comprendere che chiedere di attribuire all’altro il
20% del tempo mensile o di non attribuire all’altro nessun compito di cura comporta
il chiedere all’Autorità Giudiziaria di allontanare l’altro genitore dalla quotidianità
del bambino con effetti irrimediabili sulla relazione genitoriale e sulla crescita
psicologica del minore.
Non è certo, invece, impossibile conferire al genitore meno temporalmente presente il
potere di decidere il compito ordinario di scegliere con il minore quali siano gli sports
a lui più confacenti ed attribuire a tale genitore anche il dovere di accompagnarlo e di
comprargli gli indumenti all’uopo utili.
Soprattutto in tutti i casi, come questo, in cui emergano conflitti genitoriali gravi
l’attribuzione esclusiva al genitore meno temporalmente presente di singoli compiti
esclusivi di ordinaria cura modifica immediatamente gli equilibri all’interno della
coppia genitoriale e migliora la relazione di entrambi con il minore.
2.3 DIRITTI DEI MINORI
In generale, va preliminarmente rammentato, che il legislatore ha nei primi due
commi dell’art. 315 bis c.c. e nel primo comma dell’art. 337 bis c.c. scolpito il
passaggio da una visione adultocentrica ad una visione sensibile alla tutela ed agli
interessi dei minori ponendo in luce i diritti dei figli non a caso anteposti logicamente
all’art. 316 c.c. concernente la responsabilità genitoriale ed al secondo comma
dell’art. 337 bis c.c. concernente i provvedimenti giudiziari inerenti i minori.
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Ai sensi dell’art. 315 bis primo comma c.c. il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità,
delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Ai sensi dell’art. 315 bis primo comma c.c. il figlio ha diritto di crescere in famiglia e
di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Ai sensi del primo comma dell’art. 337 ter c.c. il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In quest’ottica la definizione di responsabilità genitoriale collide con quella della
potestà genitoriale ove si leggeva il figlio è soggetto alla potestà paterna.
Infatti non si legge più alcuna soggezione del figlio ai genitori.
Oggi l’art. 316 c.c. dispone che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale
che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
naturali e delle aspirazioni del figlio.
Dispone inoltre sempre il primo comma dell’art. 316 c.c. che i genitori di comune
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Il terzo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone che la responsabilità genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori.
Sempre il terzo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone poi che le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Sempre il terzo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone che in caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice.
Sempre il terzo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone che limitatamente alle decisioni
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente
La chiave di volta del sistema è però il secondo comma dell’art. 337 ter che specifica
con una norma imperativa che il compito dell’Autorità Giudiziaria è realizzare la
finalità indicata dal primo comma dell’art. 337 ter, è concretizzare il diritto del
minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori,
di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale. Sempre tale norma architrave, sempre il secondo comma dell’art. 337 ter
c.c. dispone con norma inderogabile che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla
prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei minori.
Non a caso tale norma imperativa ed inderogabile è posta prima delle norme che
descrivono il contenuto dei provvedimenti nei casi in cui entrambi i genitori siano
implicitamente confermati nell’esercizio pieno della responsabilità genitoriale: I)
modalità dell’affido congiunto, condiviso od esclusivo; II) determinazione dei tempi
e delle modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore; III) fissazione
della misura e del modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento,
alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli; IV) determinazione in caso di
disaccordo della residenza abituale del minore.
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Quindi (cfr Cassazione civile, sez. VI, I; 19/07/2016, ord. n. 14728) l’interesse del
minore ai sensi dell’art. 337 ter c.c. costituisce il parametro essenziale di riferimento
per l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole: pertanto il giudice deve
salvaguardare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e
assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2.4 DEGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA
RESPONSABILITÀ CONDIVISA
La precisazione generale sopra compiuta in ordine ai diritti dei minori trova la sua
ragione d’essere in questo provvedimento nella successiva esposizione di due
differenti problematiche: 1) l’individuazione del contenuto astratto della
responsabilità genitoriale; 2) l’individuazione del contenuto concreto della
responsabilità genitoriale con particolare riguardo alla ripartizione dei tempi e
dei compiti di cura tra i due genitori.
In astratto la responsabilità genitoriale condivisa si esplica con il mantenimento
diretto da parte di entrambi i genitori (compensato dall’erogazione eventuale di un
assegno perequativo) e con l’attribuzione ad entrambi i genitori di momenti (anche
differenti) di partecipazione alla quotidianità dei figli.
In concreto, caso per caso ed in funzione dell’età dei minori, il giudice, lasciando
comunque ai genitori la facoltà di assumere ulteriori accordi nell’interesse del minore
, determina il genitore co-residente ed i tempi di fissazione della misura e del modo
con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli; IV) determinazione in caso di disaccordo della residenza
abituale del minore.
2.5 DECISIONI DI ORDINARIAAMMINISTRAZIONE
Per chiarezza va rimarcato che i genitori possono esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione di regola
aventi carattere estemporaneo in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del
minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune.
Per contro le decisioni di maggiore interesse, di regola aventi durevolezza nel tempo,
relative all’istruzione, all’educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo.
In quest’ottica l’autorità giudiziaria può attribuire ad un genitore specifici compiti di
cura ordinaria in via esclusiva.
2.6 DEGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA
RESIDENZA
Va ora precisato che l’istituto giuridico del genitore collocatario è di esclusiva origine
giurisprudenziale e che secondo parte della dottrina collide con la disciplina
sull’affidamento condiviso, è una scoria del vecchio impianto normativo e si
conforma al modello di affidamento esclusivo precedente alla riforma.
Si tratta, invece, di comprendere (a prescindere da dispute inerenti il nome degli
istituti) quali siano gli effetti reali della determinazione giudiziale della residenza
abituale del minore che non può certo comportare in tutti i casi e per tutte l’età dei
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minori la creazione contra legem di un genitore prevalente attivamente coinvolto nei
compiti di cura, educazione e formazione della prole e di un genitore marginale o
ludico senza effettiva partecipazione alla quotidianità dei figli.
Si tratta di comprendere che la determinazione della residenza abituale non comporta
la designazione del genitore abituale perché la determinazione della residenza
abituale è del tutto autonoma rispetto alla determinazione dei tempi e delle modalità
della presenza dei minori presso ciascun genitore.
Anzi a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei
minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza abituale del minore
presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i coniugi in funzione
dei tempi della loro presenza presso i genitori e se del caso attribuisce la casa
familiare.
Quindi la decisione prioritaria resta quella da compiersi nell’interesse del minore
dell’individuazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso
ciascun genitore cui seguono quelle dell’individuazione della residenza abituale dei
minori e dell’individuazione di un’eventuale assegno perequativo in favore di un
genitore.
Conferma di questa lettura si ha nelle decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I,
20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le
quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra
i due genitori e ciò non di meno può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare e
così pure ciò non di meno può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo
per il mantenimento del minore e sempre ciò non di meno può essere fissata la
residenza abituale del minore.
2.7 TESI DEL DIRITTO DELMINORE ALLA RESIDENZAABITUALE
Attenta dottrina osserva che è necessario che il minore abbia chiari punti di
riferimento, anche sotto il profilo abitativo; soggiunge che il principio stabilito
dall’art. 316 c.c., nella formulazione successiva al D. L vo 154/2013 (“I genitori di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”) affermi il diritto del
minore di avere una residenza abituale e precisa che tale diritto deve valere anche per
i figli di genitori separati o divorziati.
In merito si tratta di prendere atto che, come già osservato nei precedenti paragrafi di
questo provvedimento, che la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore
ad una residenza abituale ma è (come dispone il secondo comma dell’art. 337 ter c.c.
che specifica con una norma imperativa che il compito dell’Autorità Giudiziaria è
realizzare la finalità indicata dal primo comma dell’art. 337 ter c.c.) concretizzare il
diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e
di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale.
Sempre tale norma architrave, sempre il secondo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone
con norma inderogabile che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con
esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei minori.
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Far coincidere l’interesse morale e materiale del minore sempre e comunque in una
residenza abituale appare francamente riduttivo e contraddetto dai casi già citati di
affido paritario
3MANTENIMENTO
3.1 MANTENIMENTO DIRETTO: FUNZIONE
Quanto al mantenimento, dal comma I dell’art. 337 ter c.c., che anticipa e si salda
con il successivo comma IV, discende che ciascun genitore deve assumere una parte
dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo
per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica.
Ciò vuol dire in concreto che la forma privilegiata dal legislatore è quella diretta non
potendosi ritenere completamente assolti i doveri di un genitore dalla fornitura di
denaro all’altro (forma indiretta) mediante un assegno.
Si tratta in concreto, caso per caso, vicenda per vicenda, di individuare quanto il
mantenimento indiretto sia residuale e quindi di individuarne l’entità in funzione
perequativa.
2.1 ATTRIBUZIONE DI COMPITI DI SPESA
In dottrina si propone di ripartire le spese prevedibili tra i due genitori attribuendo al
genitore più abbiente i capitoli di spesa più onerosi anche se inevitabilmente ciò
renderebbe più evidenti per il minore le differenti possibilità esistenti tra i due
genitori.
Alla luce di queste due differenti e contrapposte considerazioni sembra opportuno
attribuire compiti di spesa in uno all’attribuzione di compiti di cura in funzione
integrativa del ruolo genitoriale.
Quindi ad esempio nel caso in cui la figlia trascorra un maggior tempo con il padre
potrebbe essere opportuno attribuire alla madre il compito ordinario esclusivo della
cura della persona in senso stretto e quindi attribuire alla madre (con risorse proprie
e/o con risorse indirette) le spese del parrucchiere, dell’estetista e dell’abbigliamento.
All’opposto nel caso in cui il figlio maschio trascorra un maggior tempo con la madre
potrebbe essere opportuno attribuire al padre il compito ordinario esclusivo della
scelta con il minore dello sport a lui più confacente e quindi attribuire al padre (con
risorse proprie e/o con risorse indirette) le spese inerenti tale sport ed il relativo
abbigliamento.
Ancora nel caso in cui il padre risieda in città non limitrofa e quindi si debba disporre
la residenza abituale ed il domicilio del minore presso la madre occorre valorizzare il
minor tempo passato con il padre attribuendo a costui degli specifici compiti di cura
ordinaria ed in particolare non solo quello di decidere con il figlio gli sport che il
minore andrà a fare ma anche quello di acquistare – ovviamente coinvolgendo il figlio
dapprima solo nella scelta e poi con il crescere rappresentandogli il valore delle cose
e la loro proporzione con le concrete possibilità di vita – le scarpe, le tute, le felpe, i
maglioni ed i giubbotti sia per gli sport che per la vita quotidiana.
3.2 SPESE STRAORDINARIE
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In quest’ottica, prima di individuare l’assegno perequativo, vanno individuate le
spese straordinarie e va individuata la percentuale di ripartizione tra i due genitori.
Va precisato che le spese non espressamente qualificate come straordinarie rientrano
nell’assegno di mantenimento.
All’uopo (cfr., Cass. Civ. N. 9372 del 08/06/2012) si deve osservare che in tema di
mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la
loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario
regime di vita dei figli,.
Infatti la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico
di uno dei genitori, si rivelerebbe in contrasto con il principio di proporzionalità
sancito dall’art.155 cod. civ. e con quello
dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recherebbe grave nocumento alla prole,
che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo
genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri
indispensabili apporti.
Di regola dovrebbe valere il criterio che le spese straordinarie siano subordinate al
consenso di entrambi i genitori.
Di regola, salva diversa istanza dei genitori, le spese straordinarie sono quelle
mediche e quelle scolastiche.
In caso di richiesta delle parti possono essere considerate spese straordinarie
parascolastiche e quelle sportive.
3.3 INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE
In questo caso vi è richiesta di individuazione delle spese straordinarie che in questi
termini viene accolta:
In particolare vanno previamente concordate le seguenti spese scolastiche: iscrizioni
e rette a scuole pubbliche e private; iscrizioni e rette ad università pubbliche e private
ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione
organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola.
In particolare se indicate come spese straordinarie vanno previamente concordate le
seguenti spese parascolastiche e sportive: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente
senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto
(motorini, moto e minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva
dell’attrezzatura e di quanto necessario per il relativo svolgimento.
In particolare vanno previamente concordate le seguenti spese medico- sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non
effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture
pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite
specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia.
In particolare non vanno previamente concordate le spese straordinarie obbligatorie
quali: tasse scolastiche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci
prescritti ad eccezione di quelli da banco che verranno comprati da ciascun genitore
all’occorrenza, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture
pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
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SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e
assicurazione per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dai figli.
3.4 ASSEGNO PEREQUATIVO
Senza qui riprendere l’ampissima tematica dell’assegno di mantenimento va subito
respinta la tesi di quei genitori secondo i quali il giudice dovrebbe individuare sempre
e comunque tutti i cespiti, tutti i redditi dell’altro genitore anche quando costui è
disponibile a conferire la quota di sua spettanza del mantenimento del minore da
determinare certamente con riferimento al tenore di vita che aveva il minore con i
genitori e, in prospettiva, che avrebbe avuto se non avessero deciso di dividersi.
Quindi qualora sia agevole il determinare il costo del minore in quella fascia di
reddito e sia agevole accertare il reddito dichiarato di entrambi i genitori e tali
elementi siano sufficienti per individuare una equa ripartizione si deve respingere la
richiesta istruttoria di accertare se l’altro genitore abbia ulteriori redditi e/o di
individuare tutti i cespiti di sua pertinenza.
Per contro sarà obbligatorio disporre, ogni qualvolta le informazioni di carattere
economico fornite dai genitori non risultino verosimili e/o sufficientemente
documentate, un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni dichiarati,
allargando se del caso l’indagine ai beni intestati fittiziamente a soggetti terzi.
In quest’ottica non va dimenticato che l’assegno di mantenimento per la prole ha la
funzione di contribuire ad una gestione ordinata della crescita del figlio e va
determinato considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con
entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.
4SPECIFICHE EVENIENZE
4.1 FIGLIO DI 4 ANNI NATO FUORI DELMATRIMONIO
Come già osservato nel primo paragrafo si tratta i di un bambino piccolo, nato il
13.09.2013, il quale che conosce entrambi i genitori e che è stato riconosciuto alla
nascita da entrambi i genitori.
La madre afferma ma non prova che il padre abbia uno stile di vita non consono a
prendersi cura di un bambino così piccolo e non allega specifiche evenienze tali da
imporre una regolamentazione del diritto di visita così differente da quello dai casi
ordinariamente trattati.
Il punto centrale è il fatto che il padre rappresenta di non poter vedere il minore per
l’atteggiamento di chiusura materno con grave ed effettiva lesione della
bigenitorialità.
Tale affermazione paterna non è contraddetta dalla madre.
4.2 PIENA IDONEITÀ GENITORIALE
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Quanto fin qui osservato in diritto va ora calato nello specifico caso nel quale con
ogni evidenza i documenti in atti comprovano che i genitori sono entrambi del tutto
idonei ad educare e curare la prole.
In particolare si deve osservare che le affermazioni rese dalla nonna materna nella
(allegata dalla madre) querela contro il padre del minore denota quanto sia micidiale
per il minore conflitto in atto ma non hanno, allo stato, alcuna valenza per intaccare la
piena idoneità genitoriale del padre.
In ordine alla credibilità della querela basti il fatto che si legge a pagina 3 che il
minore avrebbe descritto la casa del padre come non confortevole quando il minore
ha tre anni e mezzo circa.
Parimenti le affermazioni materne circa la contrarietà alla salute del minore dei brevi
trasferimenti verso il paese del padre non sono suffragate da specifiche attestazioni
mediche.
Parimenti la tesi che un bambino di anni quattro non possa passare con il padre un
fine settimana senza la costante e vigilante presenza della madre cozza con i dati
della pura esperienza di tutti in giorni e non è in questo caso suffragato da ulteriori
elementi specifici dai quali emerga la concreta inidoneità del padre.
Del resto si chiede da parte della madre affido condiviso e non si formulano istanze
ex art. 333 c.c. il che appare quanto meno contraddittorio con il chiedere così pesanti
limitazioni per il padre
Quindi ci si chiede perché ammettere prove finalizzate ad altre evenienze qui non
ricorrenti.
Le fotografie della casa del padre chiudono il cerchio circa la non necessità
dell’intervento, chiesto dalla madre, degli assistenti sociali per verificare lo stato dei
luoghi in cui il bambino andrà a vivere nei momenti in cui è con il padre.
4.3 COSTO DELMINORE
Va ora evidenziato che la madre chiede mille euro di mantenimento e ritiene che sia
un costo del minore anche l’affitto di una casa nella quale ella dovrebbe andare a
risiedere, il che in una coppia non coniugata che ha vissuto a casa della madre della
resistente non appare corrispondente al
tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
Certo è che nel determinare l’assegno di mantenimento del minore figlio di una
coppia di fatto non sia rilevante determinare il tenore di vita goduto dalla madre nel
periodo di convivenza ma solo quello del figlio: ciò non di meno è certo che tale
tenore di vita, per quel che rileva qui (tenore di vita dell’infante) è quello intervenuto
Quindi si devono valutare le attuali esigenze del figlio di anni tre la quali non
possono certo essere superiori , vivendo a casa della nonna materna, ad
€ 500 massimo comprensivo di quanto attribuito con i compiti di cura al padre; il
tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori che
non è allegato fosse elevatissimo.
In tale contesto si deve tenere conto dell’attribuzione al padre di minori tempi di
permanenza e dell’attribuzione al medesimo di specifici compiti di spesa, sempre più
significativi con il crescere dell’età del minore.
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Quindi tenuto conto delle attuali esigenze del minore, del modesto tenore di vita
goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dell’attribuzione
al padre di specifici compiti di spesa, della presenza di redditi simili tra i due genitori,
l’assegno perequativo deve essere di molto ridotto rispetto alla pretesa materna.
4.4 ATTRIBUZIONE DI COMPITI DI CURA E DI SPESA
Quindi, con riferimento all’odierna vicenda, si deve prendere atto
gradatamente:
1.a) che è la prima volta che l’Autorità Giudiziaria esamina le vicende della
prole di questa coppia genitoriale, val a dire che non c sono
provvedimenti od accordi pregressi;
1.b) che vanno determinati giudizialmente i tempi ed i modi della presenza
della minore accanto ai due genitori non più conviventi e già domiciliati
in città differenti;
1.c) che è in atto un grave conflitto genitoriale nel cui contesto la madre ha
illegittimamente attuato un affido esclusivo di fatto estromettendo il
padre da ogni incontro con il minore e pretendendo di decidere ogni
forma e modalità inerente il minore;
1.d) che è in atto un grave conflitto della nonna materna con il padre giunta
a denunciare il genitore del proprio nipote ed a dare alla madre copia
della querela per allegarla alla comparsa di costituzione;
1.e) che si tratta di un bambino piccolo che però ha un effettivo rapporto
con il padre.
4.5 INOPPORTUNITÀ NEL CASO SPECIFICO DEL COLLOCATARIO
Nota è che la categoria giurisprudenziale del collocamento preferenziale presso uno
dei genitori sia una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria
inerente la residenza abituale.
Conferma di questa lettura si ha nelle decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I,
20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le
quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra
i due genitori e ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa
familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il
mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del
minore. In questo caso giudiziario il collocamento presso la madre determinerebbe il
permanere dell’attuale conflittualità tra i genitori e va quindi sostituito con la
ripartizione di tempi e compiti di cura descritta in dispositivo.
Certo, come meglio specificato, si tratta di individuare la residenza abituale del
minore e di attribuire i compiti di cura materna tenendo conto che in questo caso
giudiziario, a differenza di altri, è la madre ad essere stata il genitore più assiduo nella
cura della prole nel periodo in cui la coppia ha convissuto e che ella lo è ancora in
uno alla propria madre mentre lavora.
4.6 RIPARTIZIONE ORDINARI COMPITI DI CURA
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Poste queste due premesse, ribadito che in astratto il condividere esperienze
costituisce l’elemento essenziale della relazione genitore-figlio il presente caso
giudiziario va esaminato individuando in concreto l’interesse del singolo minore,
ripartendo i compiti di cura del minore per controbilanciare eventuali minori presenze
di un genitore, determinando in maniera significativa il tempo e le modalità della
presenza presso ciascun genitore in funzione delle pari opportunità di accesso del
minore ai genitori.
Attribuire il 20% del tempo mensile o non stabilire compiti di cura vuol dire
allontanare un genitore dalla quotidianità del bambino con effetti irrimediabili sulla
relazione genitoriale e sulla crescita psicologica del minore.
Soprattutto in tutti i casi in cui emergano conflitti genitoriali gravi l’attribuzione
esclusiva al genitore estromesso di singoli compiti di ordinaria cura modifica
immediatamente gli equilibri e migliora la relazione con il minore.
4.7 LE ISTANZE PATERNE
In sintesi il padre chiede di individuare la residenza anagrafica del figlio presso la
madre e di poter frequentare il figlio di quattro anni da solo come invece vuole la
madre
Il punto centrale è il fatto che il padre rappresenta di non poter vedere il minore per
l’atteggiamento di chiusura materno con grave ed effettiva lesione della
bigenitorialità.
4.8 LE ISTANZE MATERNE IN COMPARSA E LA LORO INFONDATEZZA.
Non è chi non veda che la madre riferisca che in questo momento è di fatto affidataria
esclusiva e chieda un affido condiviso nel quale i pochi tempi attribuiti al padre siano
comunque vissuti alla sua costante e vigilante presenza.
La tesi che il bambino sia malato e che quindi non possa recarsi dal padre non è
provata da alcuna attestazione medica.
La querela depositata dalla nonna materna non è un atto giudiziario ma un atto di
parte non idoneo a provare i fatti ivi rappresentati.
Tutto ciò non può essere un motivo per imporre l’allontanamento del padre Certo è
che la madre nel costituirsi non risponde alle precise indicazioni del padre circa il
fatto che egli non riesca a vedere il figlio quasi mai
4.9 LE ISTANZE MATERNE IN UDIENZA E LE INTERFERENZE DELLA
NONNA
Le rinunce in udienza, il giorno dopo che il padre aveva visto il bambino per la
prima volta da solo, la dicono lunga sulla strumentalità della tesi che il bambinon non
possa vedere il padre perché inidoneo, dimorante in un tugurio ed incurante delle
malattie del minore.
Il punto è che, quindi, si deve creare uno spazio effettivo per il rapporto tra il padre
ed il minore nonostante le interferenze della nonna materna giunte a rompere il
dialogo tra i genitori al sera del
17.04.17. Da qui la decisione di far prendere il minore direttamente all’asilo.
4.10 AFFIDO EFFETTIVAMENTE CONDIVISO
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Certo nel presente caso si deve disporre la residenza abituale ed il domicilio
prevalente del minore presso la madre atteso che il padre risiede in località non
limitrofa ed atteso che nel periodo in cui i genitori hanno vissuto insieme la madre si
è presa cura del minore maggiormente.
Tuttavia ciò non deve essere ostativo ad una ripartizione di tempi e di cure finalizzato
a far condividere per davvero momenti di crescita con il padre e la famiglia paterna.
Quindi si deve valorizzare il minor tempo passato con il padre attribuendo a costui
degli specifici compiti di cura ordinaria ed in particolare quello di decidere con il
figlio gli sport che il minore andrà a fare.
Inoltre, sempre per valorizzare il tempo che il padre andrà a trascorrere con il minore,
va attribuito al padre il compito di acquistare – ovviamente coinvolgendo il figlio
maschio nella scelta (e con il crescere insegnandogli il valore delle cose e la
proporzione con le concrete possibilità di vita) – le scarpe, le tute, le felpe, i maglioni
ed i giubbotti sia per gli sport che per la vita quotidiana.
4.11 ASSEGNO PEREQUATIVO
Va infine respinta la tesi della madre secondo la quale il figlio abbia diritto ad un
mantenimento per un importo superiore al suo effettivo costo.
Infatti con ogni evidenza il padre è disponibile a conferire la quota del mantenimento
che l’Autorità Giudiziaria andrà ad attribuirgli.
All’uopo la madre ha un reddito di € 2.000 circa esattamente come il padre di atteso
che costui subisce una trattenuta di € 1.000,00 di asegni di mantenimento per
pregresse vicende coniugali.
Il costo mensile di un minore di anni quattro/cinque non può certamente superare
l’importo di € 400,00 mensili sicchè appare equo attribuire al padre un assegno
perequativo di € 250,00 oltre l’acquisto diretto delle scarpe, delle tute, delle felpe, dei
maglioni e dei giubbotti sia per gli sports che progressivamente il bambino crescendo
andrà a compiere che per la vita quotidiana
4.12 GRADUALITÀ
I pernottamenti, tenuto conto della piena idoneità paterna, presso il padre andranno
introdotti progressivamente passando la prima settimana da uno a due per giungere in
un mese (salvo incidenti) al numero indicato nel dispositivo.
Certo è che in presenza di così gravi interferenze della nonna si rende opportuno
il prelievo del minore direttamene asilo, ove possibile e/o il riaccompagnamento
direttamente all’asilo.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, I Sezione Civile, in composizione collegiale
P.Q.M.
5 Rigetta tutte le richieste istruttorie;
6 affida la prole minorenne ad entrambi i genitori;
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7 autorizza i genitori insieme a chiedere il rilascio del passaporto e della carta
di identità valida per l’espatrio per la prole;
8 dispone che le decisioni di maggiore interesse (di regola aventi durevolezza
nel tempo) relative all’istruzione, all’educazione e alla salute siano adottate
di comune accordo;
9 dispone che ognuno dei genitori riferisca all’altro le questioni significative
relative al figlio;
10 rappresenta ai genitori che la prole minorenne ha il diritto:
• di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori e di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i
genitori;
• di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale;
• di vivere con ognuno dei genitori momenti di quotidianità (se necessario
differenti) nelle forme (tempi e modalità) o concordate tra le parti
(genitori e con il progredire dell’età anche i figli) o determinate dal
giudice;
• di avere libero accesso ad entrambi i genitori;
11 invita i genitori a valorizzare il principio legislativo della prevalenza (se non
contrari all’interesse dei figli) degli accordi intervenuti tra i genitori e quindi
a ripartirsi in futuro i compiti e i tempi (non in funzione di una schematica
alternanza ma) in funzione dell’interesse del minore ad un equilibrato ed
armonico sviluppo della personalità;
12 dispone che la ripartizione di seguito specificata possa essere integrata e
modificata da successivi accordi tra i genitori tenendo conto dell’età, degli
interessi e degli impegni della prole;
13 attribuisce alla madre tutti i giorni feriali salvo quanto di seguito precisato;
14 determina la residenza anagrafica presso la madre;
15 dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della prole in
forma diretta per il periodo di permanenza del minore presso di sé;
16 dispone che i genitori esercitino, nel rispetto di un indirizzo comune,
separatamente, nei tempi di rispettiva convivenza, la responsabilità
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione (di regola aventi
carattere estemporaneo);
17 attribuisce al padre un pomeriggio (tendenzialmente il mercoledì) dall’uscita
dall’asilo alla sera con eventuale pernottamento presso il padre soprattutto in
estate o quando si renda opportuno (per evitare due viaggi lo stesso
pomeriggio) che il padre riporti il
18 minore direttamente all’asilo la mattina dopo (4 pomeriggi/ser ogni 28);
19 attribuisce alla madre il w.e. dal 21 aprile 2017 ed i successivi ogni 15 giorni;
20 attribuisce al padre il w.e. dal 28 aprile 2017 ed i successivi ogni 15 giorni
specificando che essendo residente in località non limitrofa egli ha il compito
di incontrare la prole minorenne dal venerdì pomeriggio all’uscita dell’asilo
al lunedì mattina all’entrata all’asilo perché il minore non va ancora a scuola
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e quindi può perdere se del caso due sabati di asilo al mese al fine di
condividere momenti di effettiva crescita con il padre e la famiglia paterna (6
giorni ogni 28);
21 attribuisce alla madre la festa del 25 aprile 2017 (ed i successivi anni in via
alternata al padre) dalla sera prima alla mattina successiva;
22 attribuisce al padre la festa del 1 maggio 2017 (ed i successivi anni in via
alternata al madre) dalla sera prima alla mattina successiva all’entrata
all’asilo;
23 attribuisce le altre festività infrasettimanali alternandosi di anno in anno i
genitori a partire dal genitore non co-residente;
24 attribuisce ad ogni genitore il giorno del proprio compleanno e il giorno della
festa del papà e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di
competenza dell’altro genitore e e senza modificare la pregressa alternanza;
25 dispone che se possibile il giorno del compleanno del minore sia trascorso
con entrambi i genitori;
26 dispone che salvo differenti accordi le vacanze natalizie siano ripartite in due
turni , dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12. al 06.01, alternandosi di anno in anno
ed iniziando con il genitore non co- residente per il primo periodo nell’anno
in corso;
27 attribuisce per l’anno 2017 al padre dalla fine dell’anno dell’asilo all’inizio
dell’anno dell’asilo 4 giorni di fila in giugno da concordare tra le parti ; 5 in
luglio; 7 in agosto e 4 in settembre;
28 attribuisce dall’anno 2018 al padre dalla fine dell’anno dell’asilo all’inizio
dell’anno della scuola 5 giorni di fila in giugno da concordare tra le parti ; 5
in luglio; 15 in agosto e 5 in settembre;
29 attribuisce al padre, il quale vede meno il figlio, il compito di cura ordinaria
di decidere con il figlio gli sport che il minore andrà a fare;
30 attribuisce al padre l’acquisto diretto delle scarpe, delle tute, delle felpe, dei
maglioni e dei giubbotti sia per gli sport che per la vita quotidiana.
31 dispone inoltre che il padre versi quindi alla madre €250,00 a titolo di
assegno perequativo per mantenimento indiretto;
32 dispone inoltre che le spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e
scolastiche documentate siano suddivise tra i coniugi al 50% avendo redditi
quasi equivalenti;
33 dispone che di regola le spese straordinarie siano concordate salva la prova
dell’indifferibilità o della loro automatica evenienza (es.: tasse per istituto
pubblico o privato se concordato, corredo scolastico di inizio anno, libri di
testo, iscrizioni a gite scolastiche);
34 precisa in particolare che sono spese “straordinarie” quelle che, per la loro
rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano
dall’ordinario regime di vita dei figli;
35 Dispone in particolare che vanno previamente concordate le seguenti spese
scolastiche: iscrizioni e rette a scuole pubbliche e private; iscrizioni e rette ad
università pubbliche e private ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede,
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un
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giorno, prescuola, doposcuola; dispone anche che vanno considerate come
spese straordinarie da concordare le seguenti spese parascolastiche e
sportive: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi,
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese
di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (motorini, moto e
minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di
quanto necessario per il relativo svolgimento; dispone ancora che vanno
previamente concordate le seguenti spese medico-sanitarie: spese per
interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non
effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso
strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi
cliniche, visite specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia;
36 Dispone in particolare che non vanno previamente concordate le spese
straordinarie obbligatorie quali: tasse scolastiche, libri scolastici, spese
sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da
banco che verranno comprati da ciascun genitore all’occorrenza, spese per
interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che
private, spese
37 ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione
per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dai figli.
38 dispone che l’importo degli assegni e dei rimborsi per spese straordinarie sia
corrisposto via bonifico o assegno circolare o
39 780 bancario o vaglia telematico entro i primi cinque giorni di ogni mese a
decorrere dalla data della domanda;
40 dispone che l’importo degli assegni sia adeguato automaticamente ed
annualmente agli indici Istat a decorrere dalla data della domanda;
41 nulla per le spese non essendovi soccombenza;
DECISA IN SALERNO IL 18/04/2017
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati
identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto
imposto dalla legge
Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia