Sui rapporti tra procedimento di separazione e divorzio

Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 marzo 2017, n. 5510 (Pres. Bernabai,
rel. Lamorgese)
Fatti di causa
1.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza 8 luglio 2014, ha rigettato i
gravami delle parti avverso l’impugnata sentenza del Tribunale della
stessa città che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi E. C. e
F. V., aveva addebitato la separazione al marito, aveva affidato i figli
minori M. (n. nel omissis) e G. (n. nel omissis) al Comune di Milano, li
aveva collocati presso la madre e aveva posto a carico del C. un assegno di
Euro 2000,00 al mese in favore della moglie e un contributo di
mantenimento per tre figli di Euro 3000,00 mensili, oltre al pagamento
della globalità delle spese straordinarie concordate tra le parti. Per
quanto ancora interessa, la Corte ha giustificato l’addebito per la
violazione dell’obbligo di fedeltà, in ragione della scoperta, nel novembre
2007, di messaggi amorosi pervenuti sul cellulare di C.. Con riguardo alle
statuizioni economiche, la Corte ha ritenuto giustificate l’attribuzione e la
quantificazione dell’assegno in favore della V. e dei figli, in
considerazione dell’elevato tenore di vita dei coniugi durante la vita
matrimoniale e della sproporzione reddituale tra le parti, anche tenendo
conto della capacità lavorativa della stessa V., non tale comunque da
giustificare un incremento dei contributi economici a carico del marito;
ha compensato le spese del grado di giudizio.
2.- Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione, in via principale, il
C. con quattro motivi articolati in varie censure, illustrati da memoria; in
via incidentale, la V. con due motivi, ai quali il primo si oppone con
controricorso.
Ragioni della decisione
1.- Il ricorrente principale ha allegato alla memoria la sentenza di
divorzio emessa dal Tribunale di Milano, passata in giudicato (la quale ha
determinato in Euro 1300,00 l’assegno divorzile a suo carico e in Euro
2800,00 l’assegno di mantenimento per i figli, oltre alla metà delle spese
straordinarie). Al riguardo si osserva che la pronuncia di divorzio,
operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporta
la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione
personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato
anteriormente e ancora pendente, ove esista l’interesse di una delle parti
all’operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti
patrimoniali, che trovano il proprio limite temporale nel passaggio in
giudicato della sentenza di divorzio (Cass. n. 17825 e 19555 del 2013).
2.- Venendo ai motivi del ricorso principale del C., il primo motivo si
articola in due connessi profili, entrambi inammissibili.
Il primo profilo (sub 1.3.1.), per violazione degli artt. 132, secondo
comma, n. 4, e 156, secondo comma, c.p.c, denuncia insufficienza e
contraddittorietà della motivazione in ordine all’addebito della
separazione, per avere confermato la sentenza di primo grado sulla base
di ragioni, concernenti la violazione dell’obbligo di fedeltà come causa
della crisi coniugale, diverse da quelle indicate dal primo giudice,
secondo il quale quella violazione aveva aggravato una crisi coniugale
presente da tempo.
Il profilo in esame è inammissibile, perché nel prospettare un vizio
motivazionale suppone come ancora esistente il controllo di legittimità
sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in
seguito alla modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. apportata
dall’art. 54 D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, soltanto
l’omesso esame – non ravvisabile nella specie – di un fatto decisivo che sia
stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n.
8054/2014).
Il secondo profilo del motivo (sub 1.3.2) denuncia la violazione dell’art.
151, secondo comma, cc, per avere dichiarato l’addebito come
conseguenza automatica della violazione dell’obbligo di fedeltà, senza che
tale violazione fosse stata causa diretta della crisi coniugale. Il profilo in
esame non coglie la ratio deciderteli della sentenza impugnata, la quale
ha giustificato l’addebito rilevando che la violazione dell’obbligo di
fedeltà era stata causa della crisi coniugale, come evidenziato dal fatto
che la scoperta della infedeltà era avvenuta nel 2007, cioè
successivamente alla riconciliazione intervenuta nel 2002.
Il ricorrente chiede, in sostanza, una rivisitazione del giudizio di fatto
concernente l’accertamento della responsabilità di uno o di entrambi i
coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, che è
istituzionalmente riservato al giudice di merito e non è censurabile in
sede di legittimità (v. Cass. n. 961/1992).
3.- Il secondo motivo si articola in due profili connessi, entrambi
inammissibili.
Il primo profilo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione
degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 156, secondo comma, cc. e 111,
sesto comma, Cost., in ordine alla motivazione, ritenuta contraddittoria,
sul riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della V., per
avere mal valutato la situazione reddituale delle parti e l’entità del
patrimonio del C. e per avere omesso di considerare i documenti prodotti
che dimostravano il peggioramento delle sue condizioni economiche.
Il secondo profilo denuncia la violazione dell’art. 156, primo comma, ce,
per avere motivato in modo contraddittorio sulla capacità reddituale
della V. e per avere dato rilievo a un fatto non previsto dalla legge, e non
vero, come l’abitudine del marito in costanza di matrimonio di addossarsi
le spese di famiglia in misura preponderante.
Entrambi i profili si risolvono in critiche all’accertamento dei redditi delle
parti, ai fini della concreta determinazione dell’assegno di mantenimento,
che è compito riservato al giudice di merito, la cui valutazione è
incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 17055/2007), in presenza di
motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare
in tali limiti ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione, ai sensi
del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., sez. un., n.
8053/2014). Il motivo, pur prospettando violazione di norme di diritto, si
risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico esposto dal
giudice di merito e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione
degli elementi probatori del processo, ipotesi integrante un vizio
motivazionale non più proponibile (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
4.- Il terzo motivo denuncia la violazione dei suindicati parametri
normativi, nonché dell’art. 337 ter, quarto comma, cc, per avere motivato
sul quantum, ritenuto eccessivo, dell’assegno di mantenimento dei figli
senza rispettare il parametro normativo da ultimo indicato che impone di
valutare le risorse di entrambi i genitori; i giudici di merito avrebbero
erroneamente considerato florida la situazione reddituale del C., senza
confrontarsi con le produzioni documentali né considerare le ingenti
disponibilità economiche della V..
Il motivo è inammissibile, per ragioni analoghe a quelle poc’anzi esposte
in ordine al precedente motivo.
5.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per
omessa pronuncia sul motivo di gravame riguardante la condanna del C.,
disposta dal primo giudice, al pagamento delle spese del giudizio di
primo grado e per non avere considerato la sussistenza di giusti motivi di
compensazione totale o parziale.
Il motivo è infondato, in ordine alla censura di omessa pronuncia: la
sentenza impugnata, infatti, avendo confermato la soccombenza del C.,
ha implicitamente rigettato il motivo sulle spese; esso è inammissibile
nella parte in cui invoca la compensazione delle spese del giudizio di
primo grado.
6.- Venendo al ricorso incidentale, il primo motivo denuncia omesso
esame di un fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c, per avere condizionato l’operatività
dell’obbligo del C. di farsi carico delle spese straordinarie al suo
consenso, di fatto sempre negato, con l’effetto di sottrarre ai figli una
parte del contributo di mantenimento posto a suo carico.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una istanza di revisione del
giudizio di congruità del contributo posto a carico di C. in relazione alle
spese straordinarie per i figli.
7.- Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa
pronuncia sul motivo di appello incidentale con cui la V. aveva chiesto di
convertire in una misura fissa la parte variabile del contributo di
mantenimento per i figli.
Il motivo è infondato, avendo i giudici di merito implicitamente
pronunciato sul motivo respingendolo.
8.- In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre a carico di entrambe le parti l’ulteriore
contributo dovuto per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e
gli altri dati identificativi.