Riparto di competenza tra TO e TM

Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 12 settembre 2016, n. 17931 (Pres.
Ragonesi, rel. Genovese)
Responsabilità genitoriale – Art. 38 disp. att. c.c. – Riparto di
competenza – Azione di decadenza promossa insieme
all’azione di competenza del TO o dopo – Competenza TO –
Azione di decadenza promossa prima del giudizio davanti al
TO – Competenza del TM– Persiste
L’art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato
dall’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219,
applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’9 gennaio 2013),
si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330
e 333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al
tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di
separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua
definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni
dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della
responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste
con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi
un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al
giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale
ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado,
ovvero nella corte d’appello in composi-ione ordinaria, se penda il
termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello. Con
riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad
ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità
genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di
divorzio o ex art. 316 cod. civ., va affermato il principio,
complementare a quello sopra enunciato secondo cui «il tribunale
per i minorenni resta competente a conoscere della domanda
diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione
della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia
stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di
separa ione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di
interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa
del principio della perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art 5 cod.
proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e
di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano
fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della
Carta di Nizza»
(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)
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Fatto e diritto
Rilevato che la signora E.M. ha proposto regolamento di competenza, con
atto notificato il 22 dicembre 2015, avverso il decreto del Tribunale per i
minorenni di Palermo del 4 novembre 2015 (comunicato il 23 novembre
2015) con la quale, decidendo sulla domanda, proposta ai sensi dell’art.
330 c.c. (con atto depositato il 26 febbraio 2014), per la pronuncia della
decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dei minori [M.T.
(2003) e A.L.C. (2011)], signor F. C., la propria incompetenza, per esserlo
il Tribunale ordinario, essendo ivi già pendente il procedimento per la
separazione dei genitori;
che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento
necessario di competenza la signora M., deducendo che il Tribunale per i
Minorenni avrebbe deciso erroneamente e perciò chiedendo
l’annullamento del decreto impugnato e l’affermazione della competenza
del Tribunale minorile, emettendo i provvedimenti per la prosecuzione
del processo innanzi a quest’ultimo giudice; che la controparte non ha
svolto difese in questa fase; che nelle conclusioni scritte, ai sensi dell’art.
380-ter c.pc.., il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del
ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale ordinario.
Considerato che
questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 1349 del 2015 e 432 del 2016) ha
già risolto la questione di competenza sollecitata dalla ricorrente nel
senso che « l’art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato
dall’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai
giudizi instaurati a decorrere dall’9 gennaio 2013), si interpreta nel senso
che,
per i procedimenti di cui agli arti. 330 e 333 cod. civ, la competenza è
attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia
pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e
fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le
azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della
responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con
unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di
connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto
familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il
giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composi-ione
ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto
appello» ;
che, le pur rilevanti osservazioni della parte ricorrente, condivise dal PG,
non sono idonee al mutamento dell’indirizzo adottato con regolarità, e
con beneficio per la certezza del diritto, da questa Corte che, con
riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere
provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia
proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ.,
ha affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato (ed
applicabile al caso in esame) secondo cui « il tribunale per i minorenni
resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la
declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori
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ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale
ordinario, domanda di separa ione personale dei coniugi o di divorzio,
trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma,
rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art 5
cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di
tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento
nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta di Nizza.»;
che, tuttavia, nel caso esaminato tale ultima regola non può trovar
applicazione, essendo stato proposto dapprima il giudizio avanti al
tribunale ordinario;
che, di conseguenza, va respinto il ricorso, per essere stata correttamente
dichiarata la competenza del Tribunale ordinario;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento L
di competenza nel quale l’altra parte non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.